
Trasferimento domicilio fiscale, variazione effettiva dopo 30 giorni
È valida la notifica dell'atto tributario eseguita presso l'ultimo domicilio fiscale italiano di un contribuente trasferito all'estero, quando dalla data del trasferimento a quella della notifica non sia ancora decorso il termine dilatorio a cui la legge subordina l'efficacia della variazione anagrafica nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Così, in sintesi, si è espressa la Corte di cassazione, nell'ordinanza n. 5576 del 3 marzo 2025, con la quale ha ribadito che la disciplina in tema di notifica di atti tributari prevede in capo al contribuente l'onere di indicare il proprio domicilio fiscale all'Ufficio finanziario e di tenerlo costantemente informato delle relative eventuali variazioni, perché in mancanza la notifica può eseguirsi nell'ultimo domicilio fiscale noto, anche nella forma semplificata del cosiddetto "rito degli irreperibili".
La vicenda processuale
Un contribuente impugnava un'intimazione di pagamento con ricorso che la Commissione tributaria provinciale di Napoli dichiarava inammissibile per ragioni di rito. In sede di appello, oltre a censurare quanto deciso dal primo giudice, l'interessato riproponeva specifiche doglianze in ordine alla notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'atto impugnato, che affermava mai avvenuta o comunque affetta da nullità,.
Nello specifico, la parte privata asseriva che la notifica dell'atto impositivo - che l'ufficio affermava effettuata il 3 aprile 2013 presso la residenza dell'interessato a Napoli, ai sensi dell'articolo 139 cpc mediante consegna a mani del portiere dello stabile e successiva raccomandata informativa - doveva ritenersi viziata essendosi egli trasferito all'estero a decorrere dal 23 settembre 2012, come da certificazione rilasciata dalle autorità del Paese in cui era emigrato.
La Commissione tributaria regionale della Campania (sentenza n. 1290 del 13 febbraio 2017), pur accogliendo l'eccezione in rito e dunque ritenendo ammissibile il gravame, lo rigettava nel merito, concludendo che il contestato avviso presupposto era stato regolarmente notificato e che di conseguenza erano precluse le contestazioni, mentre nemmeno risultavano sollevate censure con riferimento a vizi propri dell'intimazione impugnata.
In particolare, il collegio regionale osservava che la notifica dell'accertamento era intervenuta il 3 aprile 2013 e che, correttamente, la stessa era stata eseguita nel domicilio fiscale di Napoli, in quanto la variazione di tale domicilio, in ragione del trasferimento della residenza oltre frontiera, era avvenuta (come da certificazione anagrafica dello Stato italiano, da ritenersi prevalente rispetto alla diversa certificazione rilasciata dallo Stato estero) solo il 28 marzo 2013, data in cui non era ancora decorso il termine fissato dall'articolo 60, terzo comma, del Dpr n. 600 del 1973, ai sensi del quale "Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica".
Ricorrendo in sede di legittimità, per quanto di interesse in questa sede, la parte privata censurava la sentenza della Ctr per omessa pronuncia, per avere la stessa limitato l'esame di merito ad una sola delle questioni sottoposte (relativa allo spostamento della residenza all'estero) ed omettendo di valutare l'ulteriore profilo con cui era stata denunciata la violazione degli articoli 139 e 140 cpc.
In ordine a questa seconda eccezione, l'istante sosteneva che, anche a ritenere non valida la variazione di residenza, la notifica presso l'ultimo indirizzo italiano, successiva al trasferimento, sarebbe dovuta avvenire con il cosiddetto "rito degli irreperibili" previsto dall'articolo 60, primo comma, lettera e), del Dpr n. 600 del 1973, e non ex articolo 139 perché, essendo intervenuto il trasferimento di residenza all'estero, presso il recapito nazionale non erano più individuabili né un portiere né vicini cui consegnare legittimamente l'atto.
La pronuncia della Suprema Corte
Il Collegio di piazza Cavour ha disatteso la descritta rimostranza, in primis osservando che, con accertamento in fatto non censurabile in sede di legittimità, la Ctr aveva stabilito che il trasferimento della residenza del contribuente all'estero era avvenuto soltanto a decorrere dal 28 marzo 2013 e che pertanto, non essendo decorsi i trenta giorni fissati dall'articolo 60 del Dpr n. 600/1973 per l'efficacia della variazione anagrafica, la notifica avvenuta il 3 aprile 2013 doveva considerarsi valida.
La disciplina delle notificazioni degli atti tributari, ricordano in premessa gli Ermellini, "si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicarne il proprio all'Ufficio tributario, nonché di tenerne detto Ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni; il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto…"; e, pertanto, "Correttamente… la Ctr ha ritenuto che, non essendo stata comunicata la variazione del domicilio fiscale e non essendo decorsi i trenta giorni per la sua opponibilità, la notifica era stata correttamente eseguita nel Comune di detto ultimo".
Quanto all'asserita violazione delle norme sul procedimento di notifica adottate nella fattispecie, la Corte ha osservato che l'utilizzo dello speciale "rito degli irreperibili assoluti" presuppone che, nell'ambito del procedimento finalizzato alla consegna dell'atto al destinatario, l'agente notificatore non reperisca il contribuente perché trasferito in luogo sconosciuto oppure, più nello specifico, che il pubblico ufficiale accerti "che nel Comune dove deve eseguirsi la notifica non vi sia più abitazione o ufficio essendosi il destinatario trasferito in località sconosciuta".
Nel caso di specie, chiosa l'ordinanza in commento, è da ritenersi corretta la conclusione rassegnata dal giudice tributario regionale poiché, una volta appurato che il nuovo domicilio non era opponibile all'ufficio, non essendo decorso il termine di legge perché la variazione producesse effetti nei suoi confronti dello stesso, la notifica eseguita presso il precedente domicilio (articolo 139 cpc), mediante consegna al portiere e successiva raccomandata informativa al medesimo indirizzo, era validamente effettuata.
Al rigetto del ricorso si è accompagnata la condanna del ricorrente a corrispondere all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 10mila euro, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.