Trasferimento dei diritti edificatori, l’imposta di registro è al 3%

03.04.2025

Dal 1° gennaio 2025 ai contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati si applica l'imposta di registro proporzionale al 3 per cento, mentre l'imposta ipotecaria è versata nella misura fissa di 200 euro. Queste le indicazioni contenute nei paragrafi 1.5 e 2 della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2/E del 14 marzo 2025.

Le novità introdotte dal Dlgs n. 139/2024
L'articolo 2, comma 1, lettera ff), Dlgs n. 139/2024 ha modificato l'articolo 9 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr n. 131/1986 (Tur).

Il legislatore ha inserito i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati nella categoria degli atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale non altrove indicati, in adesione all'orientamento espresso dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16080/2021.

La citata pronuncia aveva stabilito che l'atto di cessione di cubatura è "immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale; non richiedente la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c.; trascrivibile ex art. 2643 c.c., n. 2 bis; assoggettabile ad imposta proporzionale di registro come atto diverso avente ad oggetto prestazione a contenuto patrimoniale ex art. 9 Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 (…)".

L'atto di cessione di cubatura è definito dalla Corte di legittimità come il contratto con il quale il proprietario di un fondo distacca in tutto o in parte la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sé stante, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo.

A partire dal 1° gennaio 2025, quindi, ai contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati si applica l'imposta di registro proporzionale con l'aliquota del 3 per cento.

In coerenza con le modifiche apportate al Tur, l'articolo 3 del Dlgs n. 139/2024 interviene altresì sul testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale inserendo i contratti che trasferiscono diritti edificatori all'articolo 4 della Tariffa allegata al citato testo unico.

Stante la qualificazione di tali contratti quali atti traslativi di un diritto di natura non reale a contenuto patrimoniale, quindi, per i contratti in commento trova applicazione l'imposta ipotecaria nella misura fissa di 200 euro, da corrispondersi ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del Dlgs n. 347/1990 (Tuic).


DA FISCO OGGI