
Ipoteca esattoriale, giudici diversi per crediti di natura diversa
Il criterio da porre a fondamento per individuare il giudice che ha giurisdizione in ordine al provvedimento di iscrizione di ipoteca sugli immobili (articolo 77, Dpr n. 602/1973) è quello della natura del credito per il quale l'agente della riscossione ha iscritto la misura cautelare.
La Corte di cassazione, con la pronuncia n. 7636 del 22 marzo 2025, ha stabilito che, con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'ipoteca esattoriale, ai fini della giurisdizione, rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetto, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti ovvero a entrambi – ciascuno per il proprio ambito come appena individuato – se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari.
In sostanza, ove l'iscrizione ipotecaria riguardi una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria e altre, invece, di natura non tributaria, e l'impugnazione sia stata proposta, anziché separatamente innanzi ai giudici diversamente competenti in relazione alla natura dei crediti posti a base del provvedimento cautelare, unicamente dinanzi a un giudice, questi deve trattenere la causa presso di sé in relazione alle somme di propria competenza e rimettere il giudizio avanti all'altro magistrato per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di diversa natura.
La vicenda in esame
Con ricorso diretto alla Corte suprema, l'agente della riscossione ha gravato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 8274/09/2016 la quale, a fronte dell'impugnazione di una comunicazione di ipoteca ex articolo 77 del Dpr 602/1973 iscritta per cartelle di pagamento relativi a crediti di natura diversa, ha annullato la stessa sul presupposto che la norma che consente all'agente della riscossione di iscrivere ipoteca riguarda solo i tributi, con la conseguenza che se nel provvedimento ipotecario si considerano altri tipi di debito del contribuente, per i quali non è previsto il ricorso a tale misura, l'iscrizione è nulla nella sua interezza. In particolare, il Collegio ha osservato che il citato articolo 77 è inserito nel contesto del Dpr 602/1973, il quale riguarda, proprio per la sua denominazione, "disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi".
A sostegno del proprio gravame, l'ex Concessionario, rilevato che gli articoli 17 e seguenti del Dlgs. n. 46/1999 hanno esteso l'applicazione dell'articolo richiamato a tutte le entrate riscosse tramite ruolo, anche ove non corrispondenti a crediti tributari, ha fatto valere il difetto di giurisdizione del giudice adito in ordine alle somme extratributarie, per violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 del Dlgs n. 546/1992, evidenziando che, a fronte dell'opposizione di una misura cautelare avente ad oggetto crediti di natura diversa, la Corte avrebbe dovuto trattenere a sé la decisione limitatamente ai crediti di competenza e declinare la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, relativamente al credito non tributario.
La decisione
Il tema della giurisdizione applicabile alle controversie con oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui all'articolo 77 del Dpr n.602/1973, anche a seguito delle modifiche apportate all'articolo 19, comma 1, lettera e)-bis del Dlgs n. 546/1992, dall'articolo 35, comma 26-quinquies, del Dl n. 223/2006, ha dato luogo, nel corso degli anni, a pronunce di segno opposto che hanno trovato composizione nell'intervento delle Sezioni unite le quali, con la decisione n. 7111/2017, hanno chiarito che sulla questione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di ipoteca.
La tematica, tuttavia, ha continuato a essere oggetto di vaglio da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità.
Con la pronuncia in commento, il Collegio ha confermato di voler dare continuità alla giurisprudenza della Cassazione sopracitata che scinde la giurisdizione in base alla natura dell'atto posto a fondamento della iscrizione ipotecaria.
In particolare, la Corte ha richiamato l'insegnamento già espresso con l'ordinanza delle Sezioni unite n. 14831/2008, le quali, pur pronunciandosi in ordine ad un provvedimento di fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del Dpr n. 602/1972, hanno stabilito che, ai fini della giurisdizione, rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero a entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari.
Il Consiglio ha, altresì sostenuto che il suddetto principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il giudizio abbia ad oggetto l'impugnazione della comunicazione di iscrizione di ipoteca, la quale, per giurisprudenza pacifica, "non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria" (Cassazione, sezioni unite, nn. 19667 e 19668 del 18 settembre 2014).
Sulla scorta di tali premesse, la Corte, nel cassare con rinvio la decisione opposta, ha evidenziato che il giudice del merito avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla misura opposta nella parte relativa ai crediti non tributari, rimettendo le parti per la riassunzione dinanzi al giudice competente e, al contempo, avrebbe dovuto decidere in ordine alla legittimità dell'atto limitatamente ai crediti tributari, con la conseguenza che, in caso di accertata fondatezza delle ragioni debitorie, avrebbe dovuto annullare l'ipoteca soltanto in parte qua e ordinarne di conseguenza la riduzione ex articolo 2872 del codice civile.
da Fisco Oggi