
Imprenditore cede immobile da privato, Iva indetraibile anche se fatturata
Se una società acquista un bene immobile strumentale da un soggetto che, pur avendo la qualifica di imprenditore, nel caso specifico agisce al di fuori di questa veste, non può poi detrarre l'Iva in relazione a detto acquisto. Così si è espressa la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 10195 del 17 aprile 2025.
Al riguardo occorre premettere che il diritto alla detrazione dell'Iva è previsto dall'articolo 19 del Dpr n. 633/1972 (decreto Iva), il cui primo comma dispone che "Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione."
Attraverso il meccanismo della detrazione dell'Iva, l'operatore economico può ridurre l'importo dell'Iva da lui dovuta all'erario, scomputando l'imposta da lui già versata in occasione dell'acquisto di beni o servizi effettuati nello svolgimento della sua attività.
Il caso esaminato con l'ordinanza sopra citata ha riguardato un atto di accertamento mediante il quale l'Amministrazione finanziaria aveva contestato, ad una Srl, l'azzeramento di una perdita dichiarata e recuperato l'Iva indebitamente portata in detrazione in relazione a fatture emesse da un imprenditore per la cessione di un immobile.
Sia la Ctp di Potenza (decisione n. 141/2022) che la Ctr della Basilicata (decisione n. 262/2023) hanno respinto le osservazioni della società.
In particolare, i giudici tributari hanno condiviso l'operato dell'ufficio soprattutto in quanto era emerso che per l'atto di trasferimento dell'immobile acquistato dalla società ricorrente era stata versata l'imposta di registro proporzionale, senza alcun addebito di Iva.
È vero che il cedente risultava essere titolare di una ditta individuale, ma nel caso di specie la vendita era stata effettuata al di fuori della sua attività.
Inoltre, i giudici hanno rilevato che il cedente era il padre dei tre soci della società acquirente e, pertanto, i legali rappresentanti di quest'ultima erano nelle condizioni di sapere che "…l'operazione invocata a fondamento del diritto alla detrazione si iscriveva in un contesto di evasione commessa dall'emittente della fattura, con conseguente illegittimità della detrazione dell'iva in questione."
I giudici della Corte di cassazione hanno evidenziato che il diritto alla detrazione non presuppone solo l'effettuazione di un'operazione, ma richiede che l'Iva in questione sia effettivamente dovuta e cioè che "…tale imposta corrisponda ad operazioni effettivamente poste in essere ed ad essa soggette."
Sono stati richiamati i principi espressi dalla Corte di giustizia europea (sentenza 13 dicembre 1986, C-342/1987) la quale aveva affermato che "…ciò che rende possibile la detrazione non è la realtà documentale della fattura, quanto l'effettività dell'operazione e il suo corretto assoggettamento all'imposta esattamente dovuta…"
Pur essendo evidente che l'immobile acquistato dalla società destinataria dell'accertamento fosse strumentale allo svolgimento della sua attività d'impresa, è stata negata la detraibilità dell'Iva in quanto dall'analisi dell'atto notarile è risultato che "…il dante causa F.A. aveva agito in qualità di privato e non di imprenditore, tanto che l'atto veniva sottoposto al pagamento della sola imposta di registro, senza alcun versamento dell'iva da parte del cedente e senza alcun accenno nell'atto medesimo ad un importo dovuto a titolo di iva."
I giudici della Suprema corte hanno, altresì, negato che nel caso di specie l'ufficio avesse violato le norme in tema di contraddittorio. Ciò in quanto, l'atto di accertamento non era scaturito da una verifica effettuata presso i locali della società contribuente, ma era riconducibile ad un accertamento cosiddetto "a tavolino".
Pertanto, non sussisteva l'obbligo, a carico dell'Amministrazione finanziaria, di notificare alla società un processo verbale di constatazione prima dell'atto di accertamento.
Per effetto di queste considerazioni è stato ritenuto legittimo l'atto di accertamento emesso dall'Ufficio al fine di recuperare l'Iva detratta dalla società in assenza dei presupposti indicati nell'articolo 19 del Dpr n. 633/1972.