
Ammesse in appello le prove tardive se già depositate in primo grado
La produzione di nuove prove o nuova documentazione in appello, sebbene consentita ex articolo 58 Dlgs n. 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario), deve avvenire, ai sensi dell'articolo 32 dello stesso decreto, entro venti giorni liberi antecedenti l'udienza.
L'inosservanza di questo termine è però sanata ove il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e "ritualmente" nel giudizio di impugnazione. Così si è espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10211 del 14 aprile 2025, in tema di contenzioso tributario ed avallando le tesi dell'Amministrazione finanziaria.
Fonte Fisco Oggi